mercoledì 19 ottobre 2016

LA NUOVA LEGGE CONTRO IL CAPORALATO: MA LA "FATTISPECIE-BASE" DEL REATO SI CHIAMA SFRUTTAMENTO PER IL PROFITTO

Ieri la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge contro il cosiddetto caporalato che estende responsabilità e sanzioni per i “caporali” e gli imprenditori che fanno ricorso alla loro intermediazione. 

La nuova legge – che si compone di 12 articoli – riscrive il reato e introduce una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori prima previsti e trasforma il caporalato caratterizzato dall’utilizzo di violenza o minaccia in un sottogenere della fattispecie base. Inoltre, introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro e non solo dell’intermediario, prevede l’applicazione di un’attenuante in caso di collaborazione con le autorità, l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, la confisca dei beni, in alcuni casi.
Nell’elenco degli indici di sfruttamento dei lavoratori aggiunge il pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi. Il disegno di legge, poi, aggiunge il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza. La nuova formulazione prevede di base la reclusione da uno a sei anni e una multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato.
Il provvedimento prevede l’assegnazione al Fondo antitratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e estende le finalità del Fondo antitratta anche alle vittime del delitto di caporalato: le due situazioni sono ritenute simili e spesso le stesse persone sfruttate nei lavori agricoli sono reclutate usando i mezzi illeciti come la tratta di esseri umani. L’ultima parte della legge introduce infine misure di sostegno e di tutela del lavoro agricolo come il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, che dovrebbe raccogliere, certificare e “bollinare” le aziende virtuose e un piano per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori stagionali.

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